Roma - Accoltellato fuori da scuola. Uno studente di 15 anni della scuola media Giovanni Falcone di San Vittorino Romano è stato accoltellato a un fianco da un compagno di scuola romeno, di 14 anni, durante un litigio. Lo studente ferito, ricoverato all’ospedale romano Sandro Pertini, non è in pericolo di vita. Il ragazzo romeno è stato fermato dai carabinieri della stazione di San Vittorino Romano ed è stato interrogato dai militari, che poi lo hanno fermato. Ad avvertire i carabinieri sono stati alcuni professori della scuola media di via Fosso dell’Osa, ai quali gli studenti hanno raccontato della lite e del ferimento, avvenuto poco prima dell’orario di entrata.
Ricoverato Il 15enne ferito è stato colpito con un coltello a scatto al fianco sinistro. È stato ricoverato in osservazione, con prognosi di 30 giorni. I medici hanno effettuato una tac per capire se la coltellata abbia sfiorato organi vitali. Dopo l’esito negativo dell’esame, è stato deciso un ricovero di alcuni giorni in osservazione. All’ospedale Pertini sono arrivati i genitori dello studente.
L'arresto Lo studente romeno è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il fermo è arrivato dopo alcune ore di interrogatorio e lo studente sarà ascoltato dalla procura dei minori nei prossimi giorni.
La madre "Mio figlio non c’entra niente e non conosceva chi lo ha aggredito. Sono troppo sconvolta, in questo momento sono confusa e non voglio parlare". Lo ha detto, uscendo dall’ospedale la madre del ragazzo accoltellato stamattina a Roma davanti a una scuola. In ospedale, dove il ragazzo, fuori pericolo, è stato ricoverato, si è presentata anche la vicepresidente dell’associazione di genitori della Falcone Scuola Insieme, composta da circa 40 persone. "Abbiamo creato questa associazione - ha detto - proprio perché si erano verificati in passato episodi di violenza tra i ragazzi e qualche volta era stato necessario l’intervento dei carabinieri, ma da due anni le cose erano poi andate bene".
"Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perchè è in ciò che sta l’essenza della dignità umana". [Giovanni Falcone]
giovedì 30 aprile 2009
martedì 28 aprile 2009
lunedì 20 aprile 2009
CONTINUA L'ESCALATION DI VIOLENZA A GALLICANO! E PER QUALCUNO ANCORA E' TUTTO NORMALE!
ROMA (20 aprile) - Dal Messaggero:
Un 19enne di Gallicano, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio dopo aver aggredito e ridotto in fin di vita un 30enne romeno colpevole di aver fatto delle avance alla sua ragazza. I fatti si sono svolti nel centro storico di Gallicano, in provincia di Roma. L'ira del ragazzo è stata provocata dalle insistenti avance fatte alla sua fidanzatina dal 30enne. Accecato dalla gelosia e dall'orgoglio, il 19enne ha sfogato la propria rabbia addosso al molestatore che si trovava già in compagnia di un'altra ragazza del posto, colpendolo ripetutamente al volto ed alla testa. Poi è scappato lasciando il romeno in una pozza di sangue. Il ferito, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Palestrina, è stato ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno poco dopo rintracciato ed identificato il responsabile dell'aggressione e l'hanno portato nel carcere romabo di Rebibbia. L'uomo sarà processato dall'autorità giudiziaria di Tivoli.
Un 19enne di Gallicano, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio dopo aver aggredito e ridotto in fin di vita un 30enne romeno colpevole di aver fatto delle avance alla sua ragazza. I fatti si sono svolti nel centro storico di Gallicano, in provincia di Roma. L'ira del ragazzo è stata provocata dalle insistenti avance fatte alla sua fidanzatina dal 30enne. Accecato dalla gelosia e dall'orgoglio, il 19enne ha sfogato la propria rabbia addosso al molestatore che si trovava già in compagnia di un'altra ragazza del posto, colpendolo ripetutamente al volto ed alla testa. Poi è scappato lasciando il romeno in una pozza di sangue. Il ferito, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Palestrina, è stato ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno poco dopo rintracciato ed identificato il responsabile dell'aggressione e l'hanno portato nel carcere romabo di Rebibbia. L'uomo sarà processato dall'autorità giudiziaria di Tivoli.
sabato 18 aprile 2009
QUALCHE NOTIZIA SU PASSERANO.
L’eredità del barone Quintieri destinata ai non vedenti e finita alla Campania
Un patrimonio immenso che doveva finire in beneficenza «bruciato» dalle malefatte della burocrazia
Ecco, di seguito, un brano di «Rapaci» di Sergio Rizzo.
Il barone Giovanni Paolo Quintieri non poteva prevedere un finale più acido. Non poteva, perché quando ha fatto testamento la Regione Campania non esisteva ancora. Mai avrebbe dunque immaginato che un giorno tutto il suo sterminato patrimonio sarebbe finito nelle mani dei politici. Anche se la politica, il barone Quintieri, l’aveva avuta in famiglia. Suo padre Angelo fu deputato del parlamento del Regno d’Italia per sei legislature Mentre lui si dava alla politica, sua moglie Evelina Casalis profondeva energie e soldi per i ciechi dell’istituto Paolo Colosimo di Napoli. Il figlio seguì con tale convinzione le benefiche orme della madre al punto che alla sua morte, avvenuta il 18 agosto del 1970, lasciò in eredità ogni cosa a loro. L’immenso patrimonio della famiglia Quintieri venne perciò inizialmente assorbito dal Patronato Regina Margherita pro ciechi Istituto Paolo Colosimo. Poi nel 1979 passò tutto alla Regione Campania. E qui comincia un’altra storia. Per «tutto» si intende quanto segue.
Un enorme castello medievale, fra i più grandi e meglio conservati dell’Italia centrale, già appartenuto alle famiglie Colonna, Orsini e Rospigliosi, con intorno una tenuta agricola, a una trentina di chilometri da Roma, località Passerano: 900 ettari con oliveti, coltivazioni a mais, orzo, grano e fieno, e quasi cinquecento capi di bestiame. Una seconda tenuta agricola di 160 ettari, sempre con relativo castello, nelle Marche, a Montecoriolano, nei pressi di Porto Potenza Picena Una serie di possedimenti in Calabria. Un palazzo di 52 appartamenti costruito durante il fascismo a Roma, in via Panama, nel cuore del prestigioso quartiere dei Parioli. Oltre, naturalmente, agli arredi e alle suppellettili presenti nelle dimore. Nel 1996, quando alla presidenza della Regione c’è Antonio Rastrelli, si fa un inventario con 765 voci. Vasi cinesi. Lampadari di Murano. Tappeti persiani. Candelabri d'argento. Salotti d’epoca E quadri. Tanti da riempire una pinacoteca. Quadri di Domenico Bartolomeo Ubaldini, detto Il Puligo, pittore del primo Cinquecento. Quadri di alcuni fra i più importanti pittori del Seicento e del Settecento. Andrea Vaccaro. Giacinto Diano. Francesco De Mura. Gaetano Gandolfi. Peter Roos, alias Rosa da Tivoli. Pacecco De Rosa. Giovanni Francesco Barbieri, detto Il Guercino. Jusepe de Ribera, detto Lo Spagnoletto. E Rembrandt. Già, anche un «Ritratto di gentiluomo a mezzo busto» dipinto nel 1635 dal celebre pittore olandese Rembrandt Harmeszoon Van Rijn.
Il testamento del barone Quintieri stabilisce che il lascito serve a mantenere il Colosimo e i suoi ospiti non vedenti. Ma non dice come debba essere amministrato. Il condominio di Roma, i castelli, le ville, le tenute e quant’altro vengono quindi affidati alla Sauie, Società anonima urbana industria edilizia srl, una vecchia scatola creata dal barone proprio per gestire l’immobile di via Panama, che passa anch’essa sotto il controllo della Regione Campania e diventa la stanza dei bottoni per amministrare un patrimonio di centinaia di milioni di euro Quale però sia il rendimento di questo incredibile tesoro, è un capitolo a parte All’inizio degli anni Duemila inizi una battaglia a suon di interrogazioni condotta da un consigliere regionale di An, in seguito passato all’Udc, Salvatore Ronghi. Denuncia che l’Istituto per i ciechi ha ricevuto per vent’anni soltanto le briciole: 600 milioni di lire l’anno, per giunta soldi versati dagli enti locali e non proventi dell’eredità Quintieri. Che le pigioni sono ridicole, e porta l’esempio di un appartamento di cinque stanze al piano nobile di via Partenope affittato per anni a 85.535 lire al mese Che «a seguito di tale, a dir poco, disinvolta amministrazione », gli eredi della famiglia Quintieri hanno fatto causa per rientrare in possesso dei beni «così malamente utilizzati».
Ma Ronghi non si ferma a questo. Chiede di conoscere come sono gestite le aziende agricole, e perché 38 ettari di terreno in quella laziale sono stati affittati alla società Aviocaipoli, per realizzare una pista di volo per aerei ultraleggeri, a un canone provvisorio di 5 mila euro l'anno. Chiede di sapere il motivo per cui si spendono centinaia di migliaia di euro di consulenze. Chiede chiarimenti sulla lievitazione dei costi di alcuni appalti per sistemare locali. E cita come esempio di gestione «fallimentare » un fatto incredibile: la vendita di 30 mila bottiglie di vino Doc prodotto dall’azienda agricola marchigiana al prezzo di un euro l’una, «a fronte di un valore che va da 5,50 a 12 euro, con una perdita secca di 200 mila euro». Un quadro, quello dipinto da Ronghi stupefacente. Condito da una quantità incredibile di particolari sconcertanti, come quello di un presunto furto di 37 vacche dalle stalle di Passerano, dove secondo un’altra sua interrogazione presentata a febbraio del 2009 sarebbero morti «oltre cento capi di bestiame». Magari i suoi sospetti sulla evaporazione di alcuni beni erano esagerati . Ma è difficile da credere che un privato avrebbe gestito peggio di così tutto questo ben di Dio. E l’Istituto Colosimo, con i suoi ospiti non vedenti, sarebbe letteralmente coperto d’oro. Sapete quanti sono oggi i ciechi per i quali viene giustificata l’esistenza in vita della società immobiliare della Regione, con i suoi amministratori, il collegio sindacale, i dirigenti, i dipendenti, i contabili, le aziende agricole, i castelli, i 52 appartamenti dei Parioli, le pratiche burocratiche, gli appalti e gli scontri furiosi in consiglio regionale? Sono quarantasette, dei quali appena trentuno a convitto.
Un patrimonio immenso che doveva finire in beneficenza «bruciato» dalle malefatte della burocrazia
Ecco, di seguito, un brano di «Rapaci» di Sergio Rizzo.
Il barone Giovanni Paolo Quintieri non poteva prevedere un finale più acido. Non poteva, perché quando ha fatto testamento la Regione Campania non esisteva ancora. Mai avrebbe dunque immaginato che un giorno tutto il suo sterminato patrimonio sarebbe finito nelle mani dei politici. Anche se la politica, il barone Quintieri, l’aveva avuta in famiglia. Suo padre Angelo fu deputato del parlamento del Regno d’Italia per sei legislature Mentre lui si dava alla politica, sua moglie Evelina Casalis profondeva energie e soldi per i ciechi dell’istituto Paolo Colosimo di Napoli. Il figlio seguì con tale convinzione le benefiche orme della madre al punto che alla sua morte, avvenuta il 18 agosto del 1970, lasciò in eredità ogni cosa a loro. L’immenso patrimonio della famiglia Quintieri venne perciò inizialmente assorbito dal Patronato Regina Margherita pro ciechi Istituto Paolo Colosimo. Poi nel 1979 passò tutto alla Regione Campania. E qui comincia un’altra storia. Per «tutto» si intende quanto segue.
Un enorme castello medievale, fra i più grandi e meglio conservati dell’Italia centrale, già appartenuto alle famiglie Colonna, Orsini e Rospigliosi, con intorno una tenuta agricola, a una trentina di chilometri da Roma, località Passerano: 900 ettari con oliveti, coltivazioni a mais, orzo, grano e fieno, e quasi cinquecento capi di bestiame. Una seconda tenuta agricola di 160 ettari, sempre con relativo castello, nelle Marche, a Montecoriolano, nei pressi di Porto Potenza Picena Una serie di possedimenti in Calabria. Un palazzo di 52 appartamenti costruito durante il fascismo a Roma, in via Panama, nel cuore del prestigioso quartiere dei Parioli. Oltre, naturalmente, agli arredi e alle suppellettili presenti nelle dimore. Nel 1996, quando alla presidenza della Regione c’è Antonio Rastrelli, si fa un inventario con 765 voci. Vasi cinesi. Lampadari di Murano. Tappeti persiani. Candelabri d'argento. Salotti d’epoca E quadri. Tanti da riempire una pinacoteca. Quadri di Domenico Bartolomeo Ubaldini, detto Il Puligo, pittore del primo Cinquecento. Quadri di alcuni fra i più importanti pittori del Seicento e del Settecento. Andrea Vaccaro. Giacinto Diano. Francesco De Mura. Gaetano Gandolfi. Peter Roos, alias Rosa da Tivoli. Pacecco De Rosa. Giovanni Francesco Barbieri, detto Il Guercino. Jusepe de Ribera, detto Lo Spagnoletto. E Rembrandt. Già, anche un «Ritratto di gentiluomo a mezzo busto» dipinto nel 1635 dal celebre pittore olandese Rembrandt Harmeszoon Van Rijn.
Il testamento del barone Quintieri stabilisce che il lascito serve a mantenere il Colosimo e i suoi ospiti non vedenti. Ma non dice come debba essere amministrato. Il condominio di Roma, i castelli, le ville, le tenute e quant’altro vengono quindi affidati alla Sauie, Società anonima urbana industria edilizia srl, una vecchia scatola creata dal barone proprio per gestire l’immobile di via Panama, che passa anch’essa sotto il controllo della Regione Campania e diventa la stanza dei bottoni per amministrare un patrimonio di centinaia di milioni di euro Quale però sia il rendimento di questo incredibile tesoro, è un capitolo a parte All’inizio degli anni Duemila inizi una battaglia a suon di interrogazioni condotta da un consigliere regionale di An, in seguito passato all’Udc, Salvatore Ronghi. Denuncia che l’Istituto per i ciechi ha ricevuto per vent’anni soltanto le briciole: 600 milioni di lire l’anno, per giunta soldi versati dagli enti locali e non proventi dell’eredità Quintieri. Che le pigioni sono ridicole, e porta l’esempio di un appartamento di cinque stanze al piano nobile di via Partenope affittato per anni a 85.535 lire al mese Che «a seguito di tale, a dir poco, disinvolta amministrazione », gli eredi della famiglia Quintieri hanno fatto causa per rientrare in possesso dei beni «così malamente utilizzati».
Ma Ronghi non si ferma a questo. Chiede di conoscere come sono gestite le aziende agricole, e perché 38 ettari di terreno in quella laziale sono stati affittati alla società Aviocaipoli, per realizzare una pista di volo per aerei ultraleggeri, a un canone provvisorio di 5 mila euro l'anno. Chiede di sapere il motivo per cui si spendono centinaia di migliaia di euro di consulenze. Chiede chiarimenti sulla lievitazione dei costi di alcuni appalti per sistemare locali. E cita come esempio di gestione «fallimentare » un fatto incredibile: la vendita di 30 mila bottiglie di vino Doc prodotto dall’azienda agricola marchigiana al prezzo di un euro l’una, «a fronte di un valore che va da 5,50 a 12 euro, con una perdita secca di 200 mila euro». Un quadro, quello dipinto da Ronghi stupefacente. Condito da una quantità incredibile di particolari sconcertanti, come quello di un presunto furto di 37 vacche dalle stalle di Passerano, dove secondo un’altra sua interrogazione presentata a febbraio del 2009 sarebbero morti «oltre cento capi di bestiame». Magari i suoi sospetti sulla evaporazione di alcuni beni erano esagerati . Ma è difficile da credere che un privato avrebbe gestito peggio di così tutto questo ben di Dio. E l’Istituto Colosimo, con i suoi ospiti non vedenti, sarebbe letteralmente coperto d’oro. Sapete quanti sono oggi i ciechi per i quali viene giustificata l’esistenza in vita della società immobiliare della Regione, con i suoi amministratori, il collegio sindacale, i dirigenti, i dipendenti, i contabili, le aziende agricole, i castelli, i 52 appartamenti dei Parioli, le pratiche burocratiche, gli appalti e gli scontri furiosi in consiglio regionale? Sono quarantasette, dei quali appena trentuno a convitto.
giovedì 16 aprile 2009
La responsabilità del sindaco nella tutela dell'ambiente.
È ampiamente noto agli amministratori degli enti locali come il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - abbia armonizzato la copiosa produzione legislativa successiva alla L. 142/90, norma oramai abrogata, ma che costituisce la pietra miliare nella divisione dei poteri tra organi politici e funzionari amministrativi, permettendo una effettiva razionalizzazione del sistema normativo.Il Decreto regola la competenza dei comuni, delle province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e caratterizza il ruolo del sindaco: legale rappresentante, responsabile dell'amministrazione del comune, le sue attribuzioni, i suoi poteri.Emerge come il sindaco abbia delle competenze quale responsabile dell'amministrazione comunale, quale primus inter pares, espressione della collettività che amministra e quale "ufficiale di governo".Egli, direttamente e mediante i propri delegati, ha l'obbligo del controllo affinchè le disposizioni normative e regolamentari siano attuate.La situazione è ancor più aggravata dalla necessità per le amministrazioni locali di adeguare l'azione amministrativa alle disposizioni comunitarie, in particolare alle direttive comunitarie e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa piuttosto che del Parlamento Europeo oramai di immediata applicazione nel diritto interno.Ne consegue la dilatazione del regime di responsabilità per il sindaco e gli amministratori, ma anche per i dirigenti comunali, oramai investiti di funzioni proprie.Responsabilità che, secondo un'interpretazione dell'articolo 28 della Carta Costituzionale, si estende anche alla materia civile, a quella penale e a quella amministrativa.Invero l'articolo 28 della Costituzione recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici".La dottrina e la giurisprudenza ritengono che tale norma, dalla formulazione così generica, visto il riferimento a sia applicabile anche ai sindaci; infatti secondo Cass. 18 febbraio 2000, n. 1890, "l' art. 28 Cost. si applica anche ai soggetti come i sindaci dei comuni, svolgenti funzioni pubbliche senza essere legati all'ente da un rapporto di servizio". Ed a tale proposito la dottrina ha precisato che "Se vi è stata una cattiva gestione dei poteri pubblici , è l'ente pubblico titolare di quei poteri che deve rispondere dei danni cagionati... con ovvia successiva eventuale rivalsa nei confronti del titolare dell'organo, in forza delle norme sulla responsabilità amministrativa. Gli ordini malamente dati con grave negligenza e magari con dolosa malizia, purchè non sconfinanti in un dolo di rilevanza penale, continuano ad essere provvedimenti amministrativi dotati di un'efficacia che deriva non da poteri propri del funzionario agente, ma dai poteri che l'ordinamento attribuisce all'ente pubblico che è, quindi, il vero ed unico responsabile dei danni conseguenti al loro cattivo uso" (Barbieri, "Sulla responsabilità civile diretta dei funzionari", Mass. Giur. Lavoro, n. 6. Giugno 2000, pag. 701; nello stesso senso anche Aimonetto "Le ordinanze del sindaco e dei dirigenti comunali", Maggioli, 2001; Perulli, "La responsabilità civile, penale e amministrativa degli amministratori degli enti locali", Giuffrè, 2000).Tale principio trova oggi ampia applicazione, vista la netta separazione delle attribuzioni del sindaco operata dagli articoli 50 e 54 del T.U., ma era stato già affermato in passato quando, sotto la precedente legislazione, la distinzione tra gli atti del Sindaco quale ufficiale di Governo e quale rappresentante dell'ente locale non era così marcata e bisognava accertare di volta in volta in quale ruolo il sindaco avesse agito: "L' attività svolta dal sindaco non implica automatica responsabilità del Comune per l'adempimento delle conseguenti obbligazioni, atteso che tale organo cumula in sè la qualità di capo dell'amministrazione locale e quella di ufficiale di Governo, con la conseguenza che, al fine dell'imputazione della suddetta responsabilità, occorre verificare, di volta in volta, l'appartenenza dello specifico interesse pubblico perseguito, risultando riferibile l'attività svolta allo Stato o al Comune secondo la titolarità dell'interesse medesimo" (Cass. civ. sez. I, 18.05.1996, n. 4604); "Il Sindaco oltre che come capo dell'amministrazione comunale, svolge alcune attribuzioni quale Ufficiale del Governo e le conseguenze di tali atti sono imputate allo Stato" (Cass. Sez. I, 7.08.1997, n. 7291; cfr. anche Cass. civ. sez. III, 4.01.1994, n. 13; Cass. S.U., n. 12316/1992).Con l'emanazione del D.Lgs. 267/2000, come già affermato, sono state definite ed ampliate rispetto al passato le mansioni svolte dal sindaco in qualità di capo dell'amministrazione locale (tutte le ipotesi delineate dall'art. 50), mentre, quale ufficiale del Governo, egli interviene soltanto quando sia necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini (art. 54 comma II), e nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico o in altre circostanze straordinarie (art. 54 comma III), in materia di modifica degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici. La conseguenza è, ovviamente, che sono oggi più numerosi i casi di coinvolgimento del Comune, anzichè dello Stato, quale responsabile in solido con il Sindaco, nei giudizi per responsabilità civile promossi dai cittadini per la lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi.Premesso che la configurabilità in astratto di una responsabilità penale del sindaco per la sua qualità di legale rappresentante del Comune non significa che gli si debbano addebitare fatti-reato a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità per fatto altrui: ciò in quanto la responsabilità oggettiva - quale responsabilità per fatto proprio incolpevole - ha un ambito di applicazione molto ristretto, limitato ai casi espressamente previsti dalla legge (art. 42, III comma, c.p.), mentre la responsabilità per fatto altrui non è mai ipotizzabile in materia penale, vigendo il principio di cui all'art 27, I comma, Cost. che sancisce: "La responsabilità penale è personale".Tuttavia, sovente il sindaco, quale figura di vertice dell'Ente territoriale, specie nei Comuni di grandi dimensioni, sarà chiamato a titolo di colpa, per non avere egli adeguatamente vigilato sulle attività dei preposti o e monitorato tutte le diverse situazioni e problematiche che si prospettano quotidianamente nella vita dell'ente (c.d. culpa in vigilando) o per essersi circondato di persone non idonee o incompetenti (c.d. culpa in eligendo) per l'espletamento di funzioni anche di rilevanza penale: l'affermazione della sua responsabilità si baserà, quindi, sulla accusa di avere agito con leggerezza, imprudenza o negligenza, più in generale per l'inosservanza di cautele doverose, e ciò anche quando, di fatto, il sindaco - organo avente funzioni di indirizzo politico/amministrativo - non poteva essere a conoscenza delle singole questioni di carattere pratico o gestionale, come avviene nella generalità dei casi.A tale proposito è bene sottolineare che, specie nei Comuni di grandi dimensioni dove operano una pluralità di funzionari, vige la prassi di delegare funzioni da parte del sindaco ad assessori o dirigenti conformemente a quanto previsto dalla legge o dallo statuto comunale secondo però le specificazioni dettate dalla giurisprudenza di legittimità.Per effetto di tale prassi si sta diffondendo, in tempi più recenti, un indirizzo giurisprudenziale che tende, in presenza di determinate condizioni, ad esentare da responsabilità penale il sindaco che abbia conferito ad altri soggetti operanti all'interno dell'ente territoriale, quali assessori e dirigenti, la delega delle funzioni a lui spettanti. La prassi di delegare funzioni, anche penalmente rilevanti, trova la sua ragion d'essere nella "impossibilità per il sindaco di provvedere in via diretta e personale a tutti gli adempimenti, pubblici e privati, connessi alla carica", cosicché "la ripartizione di competenze è in re ipsa" (Cass. 7.07.1989, Auricchio.)Si tratta per lo più di reati di natura contravvenzionale previsti dalla normativa in materia ambientale, e consistenti nel mancato rispetto di obblighi che la legge pone a carico (dello Stato, della Regione e) dei Comuni in ragione del ruolo da questi svolto di primi garanti della tutela della salute dei cittadini attraverso una efficace attività di tutela dell'ambiente.Sul tema che qui occupa, del ruolo del Comune in tema di bonifiche dei siti inquinati, deve rammentarsi che la amministrazione comunale ha il compito di diffidare il responsabile dell'inquinamento a provvedere agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento (art. 17, comma 3); di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione degli interventi, indicando eventuali modifiche ed integrazioni del progetto, fissando i tempi di esecuzione dello stesso (art. 17, comma 4); infine, e si tratta di una prescrizione importante, è il Comune stesso incaricato dalla legge di provvedere d'ufficio agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale qualora non vi provveda o non sia individuabile il responsabile dell'inquinamento (comma 9).Le violazioni connesse all'obbligo della bonifica dei siti inquinati sono disciplinate dall'art 51 bis del decreto in questione, che indica le sanzioni applicabili nei confronti di "Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento previsto dall'art 17 comma 2 è punito con l'arresto ... e con l'ammenda... se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'art 17 ...".Tutto il sistema previsto dall'art 17 rientra nella comminatoria dell'art 51 bis: ciò significa che è sanzionata l'omessa bonifica, vale a dire il mancato ottemperamento alle numerose disposizioni dell'art. 17, da "chiunque" realizzata, non potendosi quindi escludere dall'ambito di applicabilità della medesima norma neppure il Comune (alias, il sindaco), qualora questi non si attivi al fine di provvedere alla bonifica del terreno inquinato nel caso di inerzia o mancata identificazione del responsabile dell'inquinamento.Pertanto sul sindaco, quale legale rappresentante del Comune, grava l'obbligo di procedere alla bonifica dei siti contaminati, attivando a tal fine gli uffici competenti, salvo poi rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per ottenere la restituzione delle somme spese secondo le norme civili ed amministrative, fermo restando che, accertata la responsabilità penale, potrà essere irrogata nei suoi confronti la sanzione penale detentiva e/o pecuniaria non solo nelle ipotesi in cui l'inquinamento sia stato cagionato dallo svolgimento di attività comunali, ma altresì nei casi in cui gli organi del Comune, resi edotti della situazione di inquinamento, non si siano attivati applicando la procedura dettata dall'art 17 del decreto Ronchi.L'applicabilità della disciplina prevista dall'art 17 ai legali rappresentanti degli enti locali è stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato la necessità che siano in primo luogo gli amministratori pubblici a rendersi garanti della tutela della salute e dell'ambiente; infatti, escludere il Comune, nella persona del sindaco, dall'ambito di applicabilità di detta normativa, sottoponendovi soltanto il privato, significherebbe legittimare la violazione del diritto alla salute e del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione (così Cass. III penale, 13.01.1999, n. 280, Palascino, che a sua volta richiama i principi già espressi sul punto da Cass. III, 4.11.1987, n. 12251, Francucci).
venerdì 3 aprile 2009
QUANDO IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE LEDE IL DIRITTO DEL CITTADINO!
Roma, 2 apr. (Adnkronos) -
Giro di vite sui dipendenti pubblici che, con il loro silenzio o con risposte date in ritardo, non danno risposte immediate alle richieste del cittadino. La Cassazione ha infatti convalidato la condanna per omissione in atti d'ufficio nei confronti di un ingegnere del Comune di Castelvetrano, Antonino S., addetto ai servizi tecnici, colpevole di non aver dato una risposta alla formale richiesta di una cittadina, Giuseppa C. che, in quanto destinataria di un provvedimento di espropriazione, aveva chiesto al tecnico di prendere visione dell'atto di cessione al Comune da parte della Regione Siciliana di aree destinate alla realizzazione di un parcheggio.
Nonostante la signora avesse fatto una richiesta formale il 13 aprile del 2000, Antonino S. non le aveva mai dato una risposta esauriente. Da qui la denuncia e la condanna dell'ingegnere per omissioni di atti d'ufficio sancita dal Tribunale di Marsala, dalla Corte d'Appello di Palermo e oggi dalla Cassazione.
Scrivono i supremi giudici della VI sezione penale (sentenza 14466) che rischia una condanna per omissione di atti di ufficio punito dall'art. 328 c.p. il dipendente della Pubblica amministrazione che nei confronti del cittadino temporeggia davanti alle sue richieste o resta in silenzio.
''Resta ingiustificato - scrivono gli 'ermellini' - il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perche', nell'economia del delitto di cui all'art. 328 c.p., una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilita', oppure di parziale disponibilita' della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, puo' organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa''.
La severita' della norma, aggiunge Piazza Cavour, e' ''posta a tutela del privato ed e' strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti''.
Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Corte d'Appello di Palermo che, il 21 marzo 2006 aveva confermato la condanna per omissione di atti d'ufficio nei confronti dell'ingegnere comunale.
Inutile il suo ricorso in Cassazione volto ad attenuare il suo silenzio colpevole: Piazza Cavour ha respinto il ricorso avvertendo che d'ora in avanti ''il silenzio omissivo del pubblico ufficiale'' o gli eventuali ritardi nelle risposte al cittadino si pagheranno a caro prezzo.
Giro di vite sui dipendenti pubblici che, con il loro silenzio o con risposte date in ritardo, non danno risposte immediate alle richieste del cittadino. La Cassazione ha infatti convalidato la condanna per omissione in atti d'ufficio nei confronti di un ingegnere del Comune di Castelvetrano, Antonino S., addetto ai servizi tecnici, colpevole di non aver dato una risposta alla formale richiesta di una cittadina, Giuseppa C. che, in quanto destinataria di un provvedimento di espropriazione, aveva chiesto al tecnico di prendere visione dell'atto di cessione al Comune da parte della Regione Siciliana di aree destinate alla realizzazione di un parcheggio.
Nonostante la signora avesse fatto una richiesta formale il 13 aprile del 2000, Antonino S. non le aveva mai dato una risposta esauriente. Da qui la denuncia e la condanna dell'ingegnere per omissioni di atti d'ufficio sancita dal Tribunale di Marsala, dalla Corte d'Appello di Palermo e oggi dalla Cassazione.
Scrivono i supremi giudici della VI sezione penale (sentenza 14466) che rischia una condanna per omissione di atti di ufficio punito dall'art. 328 c.p. il dipendente della Pubblica amministrazione che nei confronti del cittadino temporeggia davanti alle sue richieste o resta in silenzio.
''Resta ingiustificato - scrivono gli 'ermellini' - il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perche', nell'economia del delitto di cui all'art. 328 c.p., una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilita', oppure di parziale disponibilita' della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, puo' organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa''.
La severita' della norma, aggiunge Piazza Cavour, e' ''posta a tutela del privato ed e' strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti''.
Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Corte d'Appello di Palermo che, il 21 marzo 2006 aveva confermato la condanna per omissione di atti d'ufficio nei confronti dell'ingegnere comunale.
Inutile il suo ricorso in Cassazione volto ad attenuare il suo silenzio colpevole: Piazza Cavour ha respinto il ricorso avvertendo che d'ora in avanti ''il silenzio omissivo del pubblico ufficiale'' o gli eventuali ritardi nelle risposte al cittadino si pagheranno a caro prezzo.
mercoledì 25 marzo 2009
BUONA AMMINISTRAZIONE DELLA NOSTRA GIUNTA? PER LA CORTE DEI CONTI NON SEMBRA PROPRIO!!
REPUBBLICA ITALIANA - LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nell’adunanza del 22 luglio 2008 composta dai magistrati:
Vittorio Zambrano Presidente;
Rosario Scalia Consigliere relatore;
Antonio Frittella Consigliere;
Giuseppe Borgia Consigliere;
Maria Teresa Polverino Consigliere;
Francesco Alfonso Consigliere;
Maria Luisa Romano Primo Referendario
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
VISTO l'art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione n. 5/AUT/2007 con la quale la Sezione delle Autonomie, ha adottato in attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) i criteri e le linee guida, corredate di questionari, da osservarsi dal Collegio dei revisori dei conti per la comunicazione dei dati relativi ai rendiconti degli enti locali per l’esercizio 2006;
VISTA la deliberazione n. 90/g/2007 della Sezione regionale di controllo per il Lazio con la quale sono state definite le modalità operative e temporali da rispettare, da parte dei suddetti organi di revisione, per la trasmissione della relazione e degli allegati;
ESAMINATA la relazione-questionario inoltrata dall’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gallicano nel Lazio, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 23 ottobre 2007 con il n.4829;
VISTI i chiarimenti e le informazioni fatti pervenire dall’organo di revisione economico-finanziaria;
VISTA la nota con la quale il magistrato istruttore, ritenendo i chiarimenti trasmessi non idonei a superare i dubbi insorti sulla regolarità o sulle criticità di alcune poste di bilancio, ha chiesto al Presidente della Sezione l’attivazione della procedura prevista dall’art.1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA l’ordinanza n.6/2008 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza, trasmessa al Comune di Gallicano nel Lazio ai fini dell’integrazione del contraddittorio formale;
UDITI, all’adunanza odierna, il Consigliere relatore, dott. Rosario Scalia e, per l’Amministrazione interessata, il Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Enrico Mastrocinque;
RITENUTO IN FATTO
In adempimento dell’obbligo stabilito dall’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, l’organo di revisione del Comune di Gallicano nel Lazio ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione-questionario di competenza sul rendiconto 2006, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite con delibera n. 5/AUT/2007 della Sezione delle Autonomie, resa esecutiva, quanto alle modalità operative e temporali, con delibera di questa Sezione medesima n.90/g/2007.
Il magistrato incaricato deferiva, al termine dell’ attività istruttoria svolta in contraddittorio con il Comune di Gallicano nel Lazio, deferiva la questione al Presidente della Sezione per l’eventuale attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 168, della citata legge n. 266/2005, a tenore del quale “la Corte dei Conti, qualora accerti, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adotta specifica pronuncia e vigila sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno”.
Conseguentemente, il Presidente della Sezione, con propria ordinanza n. 6/2008, convocava l’odierna Adunanza, cui veniva invitata a partecipare, al fine di assicurare il contraddittorio di rito, l’Amministrazione interessata, con facoltà di produrre memorie atte a giustificare le ragioni sottostanti alle proprie scelte nell’impostazione del bilancio in questione.
Dopo una attenta analisi della documentazione acquisita, il magistrato istruttore ha rilevato le seguenti criticità:
1) Mancato rispetto del patto di stabilità interno.
L’istruttoria sul questionario relativo al rendiconto dell’esercizio 2006, approvato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 34 del 18 Settembre 2007, ha fatto emergere il mancato rispetto del Patto di stabilità interno 2006, con particolare riferimento alla spesa corrente per la gestione di competenza, che ha evidenziato uno scostamento rispetto all’obiettivo previsto per un importo pari ad euro 234.129,47.
L’amministrazione comunale, sia attraverso l’organo di revisione, (con la nota acquisita da questa Sezione con protocollo n. 2842 del 26 maggio 2008 in risposta alla richiesta di chiarimenti), sia attraverso il Vice Sindaco, con le memorie difensive e le controdeduzioni prodotte all’odierna adunanza, ha riferito come lo “sforamento” del patto relativamente alla spesa corrente per la gestione di competenza sia principalmente dovuto alla necessità di adempiere, da parte dell’Ente, ad impegni assunti negli anni precedenti per obbligazioni contratte a termini di legge, anche in relazione al registrato aumento della popolazione al di là dei 5.000 abitanti nel corso dell’anno 2004.
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a sua volta ha fatto presente, che l’aumento della popolazione (>5.000 abitanti) nel corso dell’esercizio 2004, ha comportato l’obbligo di rispettare il patto a partire proprio dall’anno 2006.
Ciò avrebbe comportato difficoltà nel porre le basi per un’adeguata programmazione delle attività e degli impegni, tali da consentire il raggiungimento degli obbiettivi imposti.
Lo stesso responsabile del Servizio Finanziario, ha inoltre, rilevato come il superamento dei 5.000 abitanti, abbia determinato l’aumento obbligatorio di alcune spese, quali, ad esempio, le indennità per cariche istituzionali, il cui incremento, rispetto al 2004, si è attestato sui 44.000 euro.
Ha inoltre dichiarato che il Comune di Gallicano, come molti altri piccoli comuni, ha una spesa corrente estremamente ridotta, la cui entità non può essere gestita senza una adeguata azione di medio-lungo periodo, per cui una sua ulteriore riduzione comporterebbe ripercussioni negative sull’efficienza dell’apparato amministrativo. In particolare, ha evidenziato come la spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani risultasse aumentata nel 2006, rispetto al 2004, di circa 77.000 euro, la spesa per il servizio scuolabus e mensa fossero aumentate di circa 31.000 euro, la spesa per la pubblica illuminazione fosse anch’essa aumentata di circa 22.000, così come quella per il ricovero dei cani randagi incrementata di 29.000 euro.
2) Mancata scomposizione dell’ avanzo di amministrazione
L’istruttoria ha fatto altresì emergere l’irregolare esposizione dell’avanzo di amministrazione, non conforme a quanto disposto dall’art.187 del T.U.E.L..
Con nota istruttoria n. 2082 del 30 aprile 2008, il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti all’organo di revisione. In effetti, l’avanzo di amministrazione è stato iscritto interamente tra i fondi non vincolati, eludendo il disposto normativo dell’art.187 del T.U.E.L., che dispone la distinzione dell’avanzo in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in c/capitale e fondi di ammortamento.
Con lettera pervenuta a questa Sezione prot. n. 2842 del 26 maggio 2008, l’organo di revisione ha peraltro precisato che la mancata ripartizione dell’avanzo, così come imposto dal Testo Unico, in sede di approvazione del rendiconto 2006, era stata fatta presente al Consiglio Comunale, il quale si era impegnato ad inserire tale argomento come punto di discussione nella seduta successiva.
L’Ente, successivamente, con nota n. 4553 del 21 Luglio 2008, nell’inviare le proprie controdeduzioni in vista dell’odierna adunanza, ha fatto presente come tale scomposizione fosse stata regolarmente effettuata in sede di approvazione del rendiconto, avvenuta con delibera consiliare n. 34 del 18 settembre 2007, sicché era da ritenere che la mancata suddivisione dell’avanzo nel questionario redatto dall’organo di revisione, era da attribuirsi all’utilizzo di documenti messi a disposizione dello stesso, prima della definitiva approvazione del rendiconto.
3) Non corretta allocazione delle entrate dei proventi da permessi di costruire.
L’istruttoria ha fatto emergere alcune criticità in ordine alla corretta allocazione delle entrate derivanti dal permesso di costruire.
Al riguardo, con nota istruttoria n. 2082 del 30 aprile 2008, il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti all’organo di revisione il quale, nota prot. n. 2842 del 26 maggio 2007, ha precisato che le entrate da permesso di costruire erano state suddivise e allocate per il 37,91 % al titolo III per la copertura delle spese correnti e, per la differenza, al titolo IV per la copertura di spese in conto capitale.
Il Responsabile del servizio Finanziario, ha a sua volta riferito che, contrariamente a quanto dichiarato nella precedente nota del 31 maggio 2007, a firma del Presidente del Collegio dei Revisori, il contributo per permesso di costruire fosse stato allocato nel titolo I dell’entrata, anziché al titolo III.
4) Mancato aggiornamento degli inventari e inattendibilità del conto del patrimonio.
L’istruttoria sul rendiconto dell’esercizio 2006,ha fatto inoltre emergere che l’Ente non ha effettuato l’aggiornamento annuale degli inventari.
Al proposito, l’organo di revisione ha precisato che l’Ente aveva aggiornato, con determinazione n. 256 del 30 luglio 2007, solamente l’inventario per categorie, mentre l’inventario dettagliato dei beni era ancora in corso di aggiornamento su una nuova procedura informatizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sulle irregolarità e/o criticità rilevate in sede istruttoria la Sezione ravvisa quanto segue:
1) Mancato rispetto Patto di stabilità interno.
Si riscontra il mancato rispetto del Patto di stabilità interno 2006, così come previsto dall’art. 1, comma 138,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, con particolare riferimento alla spesa corrente per la gestione di competenza 2006.
Il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, pur avendo il legislatore disposto, con successiva norma (art.1, co.701 L.F. 2007) la disapplicazione delle limitazioni amministrative nei confronti delle Amministrazioni inadempienti, continua a costituire “comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria” (art. 1 comma 168 della L. finanziaria per il 2006) e come tale richiede che l’Ente adotti specifiche misure correttive per ricondurre la gestione ai principi di correttezza finanziaria, quanto meno al fine di non incorrere in nuovi sfora,menti negli esercizi futuri.
Anche se appare comprensibile che il Comune di Gallicano nel Lazio, per aver superato il limite dei 5.000 abitanti nel corso dell’anno 2004, abbia ragionevoli motivazioni per giustificare le proprie difficoltà di programmazione, la Sezione non può esimersi dal valutare il mancato rispetto del Patto di stabilità alla stregua di una vera e propria irregolarità.
Infatti i limiti posti dal Patto di stabilità interno costituiscono per gli Enti territoriali prescrizioni vincolanti ex art 117 della Costituzione, imposte a detti enti dal legislatore nazionale nell’esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, ad esso spettante per il perseguimento degli obiettivi generali di contenimento della spesa pubblica.
2) Mancata scomposizione dell’avanzo di amministrazione.
Tale irregolarità risulta superata per aver l’Ente correttamente esposto, il risultato di amministrazione dell’esercizio 2006, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 30 luglio 2007, così recependo le indicazioni formulate dal Magistrato in fase istruttoria.
3) Errata allocazione delle entrate dei proventi per permessi di costruire.
Una ulteriore criticità è emersa dalla verifica del mantenimento degli equilibri della gestione di competenza per il conseguimento dei quali l’ente, ha dovuto utilizzare, per il finanziamento di spese correnti, i proventi per permesso di costruire, avvalendosi della facoltà di imputare direttamente alla gestione corrente, nel titolo I “Entrate Tributarie”, il contributo per permesso di costruire, per la sola parte destinata al finanziamento delle spese correnti.
Questa modalità operativa, diventata prassi per non pochi comuni in conseguenza della indicazione dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali - che aveva qualificato come tributaria l’entrata degli oneri per permesso di costruire - ha comportato una difformità di comportamenti tra gli enti stessi, così che, con circolare dell’8 marzo 2007, n. 5, la competente Direzione della Finanza Locale del ministero dell’Interno, con riferimento alla destinazione dei proventi delle concessioni e delle relative sanzioni in materia edilizia, è intervenuta indicando che “la corretta impostazione contabile comporta l’integrale collocazione in entrata al titolo IV (entrate di parte capitale)”.
La suddetta indicazione è da ritenere opportuna e condivisibile poiché, l’indicazione dell’Osservatorio, determinando la suddetta difformità di allocazione degli oneri di concessione nei bilanci degli enti locali, (chi interamente al titolo I, chi in parte al titolo I e in parte al titolo IV, chi l’intero stanziamento al titolo IV) aveva “falsato” la quantificazione delle entrate correnti (somma dei titoli I+II+III) che rappresenta una importante base di calcolo per i parametri di deficitarietà strutturale e della maggior parte degli indicatori finanziari dell’ente (grado di rigidità strutturale; grado di autonomia finanziaria; di autonomia tributaria; pressione tributaria, ecc.). La Sezione, pertanto, invita l’Ente recepire l’attuale orientamento normativo, così da correggere con il prossimo bilancio la allocazione del contributo per permessi da costruire, da imputare al titolo IV dell’Entrata.
4) Mancato aggiornamento dell’inventario.
Il magistrato ha altresì contestato l’irregolarità contabile conseguente all’inosservanza del disposto di cui all’art. 230 T.U.E.L., relativa al mancato aggiornamento degli inventari, inadempimento che incide sulla correttezza e veridicità delle risultanze dei bilanci, che passa attraverso la registrazione degli accadimenti di gestione la cui corretta rappresentazione esige il rispetto delle regole e delle prescrizioni concernenti anche la redazione dell’inventario.
Secondo l’orientamento generale della Corte dei conti, il mancato aggiornamento dell’inventario costituisce una grave irregolarità, atteso che tale inadempimento invalida le risultanze del conto del patrimonio che deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del comune, indispensabile non solo per apprezzare i risultati della gestione, ma per poter adeguatamente pianificare l’azione futura.
Si confida nel rispetto dell’impegno comunicato di completare l’aggiornamento dei beni immobili entro l’esercizio 2008.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per il Lazio, visto l’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
1) dichiara che il rendiconto 2006 del Comune di Gallicano nel Lazio evidenzia elementi sintomatici di una situazione finanziaria non rispondente a criteri di sana gestione;
2) dichiara che il Comune di Gallicano non ha rispettato il Patto di stabilità interno le cui regole, in quanto direttamente derivanti dai principi del Trattato U.E. in materia di politica economico-finanziaria, non possono essere eluse o disapplicate;
DISPONE
la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Comunale di Gallicano nel Lazio.
Ordina, altresì, che copia della stessa sia inviata al Sindaco e, per conoscenza, all’organo di revisione del Comune di Gallicano nel Lazio.
Manda alla segreteria per gli adempimento di rito.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 Luglio 2008.
Il Relatore Il Presidente
(Rosario Scalia) (Vittorio Zambrano)
Depositato in segreteria il 31 dicembre 2008
Il Dirigente del Servizio di Supporto
(Massimo Biagi)
Nell’adunanza del 22 luglio 2008 composta dai magistrati:
Vittorio Zambrano Presidente;
Rosario Scalia Consigliere relatore;
Antonio Frittella Consigliere;
Giuseppe Borgia Consigliere;
Maria Teresa Polverino Consigliere;
Francesco Alfonso Consigliere;
Maria Luisa Romano Primo Referendario
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
VISTO l'art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione n. 5/AUT/2007 con la quale la Sezione delle Autonomie, ha adottato in attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) i criteri e le linee guida, corredate di questionari, da osservarsi dal Collegio dei revisori dei conti per la comunicazione dei dati relativi ai rendiconti degli enti locali per l’esercizio 2006;
VISTA la deliberazione n. 90/g/2007 della Sezione regionale di controllo per il Lazio con la quale sono state definite le modalità operative e temporali da rispettare, da parte dei suddetti organi di revisione, per la trasmissione della relazione e degli allegati;
ESAMINATA la relazione-questionario inoltrata dall’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gallicano nel Lazio, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 23 ottobre 2007 con il n.4829;
VISTI i chiarimenti e le informazioni fatti pervenire dall’organo di revisione economico-finanziaria;
VISTA la nota con la quale il magistrato istruttore, ritenendo i chiarimenti trasmessi non idonei a superare i dubbi insorti sulla regolarità o sulle criticità di alcune poste di bilancio, ha chiesto al Presidente della Sezione l’attivazione della procedura prevista dall’art.1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA l’ordinanza n.6/2008 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza, trasmessa al Comune di Gallicano nel Lazio ai fini dell’integrazione del contraddittorio formale;
UDITI, all’adunanza odierna, il Consigliere relatore, dott. Rosario Scalia e, per l’Amministrazione interessata, il Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Enrico Mastrocinque;
RITENUTO IN FATTO
In adempimento dell’obbligo stabilito dall’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, l’organo di revisione del Comune di Gallicano nel Lazio ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione-questionario di competenza sul rendiconto 2006, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite con delibera n. 5/AUT/2007 della Sezione delle Autonomie, resa esecutiva, quanto alle modalità operative e temporali, con delibera di questa Sezione medesima n.90/g/2007.
Il magistrato incaricato deferiva, al termine dell’ attività istruttoria svolta in contraddittorio con il Comune di Gallicano nel Lazio, deferiva la questione al Presidente della Sezione per l’eventuale attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 168, della citata legge n. 266/2005, a tenore del quale “la Corte dei Conti, qualora accerti, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adotta specifica pronuncia e vigila sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno”.
Conseguentemente, il Presidente della Sezione, con propria ordinanza n. 6/2008, convocava l’odierna Adunanza, cui veniva invitata a partecipare, al fine di assicurare il contraddittorio di rito, l’Amministrazione interessata, con facoltà di produrre memorie atte a giustificare le ragioni sottostanti alle proprie scelte nell’impostazione del bilancio in questione.
Dopo una attenta analisi della documentazione acquisita, il magistrato istruttore ha rilevato le seguenti criticità:
1) Mancato rispetto del patto di stabilità interno.
L’istruttoria sul questionario relativo al rendiconto dell’esercizio 2006, approvato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 34 del 18 Settembre 2007, ha fatto emergere il mancato rispetto del Patto di stabilità interno 2006, con particolare riferimento alla spesa corrente per la gestione di competenza, che ha evidenziato uno scostamento rispetto all’obiettivo previsto per un importo pari ad euro 234.129,47.
L’amministrazione comunale, sia attraverso l’organo di revisione, (con la nota acquisita da questa Sezione con protocollo n. 2842 del 26 maggio 2008 in risposta alla richiesta di chiarimenti), sia attraverso il Vice Sindaco, con le memorie difensive e le controdeduzioni prodotte all’odierna adunanza, ha riferito come lo “sforamento” del patto relativamente alla spesa corrente per la gestione di competenza sia principalmente dovuto alla necessità di adempiere, da parte dell’Ente, ad impegni assunti negli anni precedenti per obbligazioni contratte a termini di legge, anche in relazione al registrato aumento della popolazione al di là dei 5.000 abitanti nel corso dell’anno 2004.
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a sua volta ha fatto presente, che l’aumento della popolazione (>5.000 abitanti) nel corso dell’esercizio 2004, ha comportato l’obbligo di rispettare il patto a partire proprio dall’anno 2006.
Ciò avrebbe comportato difficoltà nel porre le basi per un’adeguata programmazione delle attività e degli impegni, tali da consentire il raggiungimento degli obbiettivi imposti.
Lo stesso responsabile del Servizio Finanziario, ha inoltre, rilevato come il superamento dei 5.000 abitanti, abbia determinato l’aumento obbligatorio di alcune spese, quali, ad esempio, le indennità per cariche istituzionali, il cui incremento, rispetto al 2004, si è attestato sui 44.000 euro.
Ha inoltre dichiarato che il Comune di Gallicano, come molti altri piccoli comuni, ha una spesa corrente estremamente ridotta, la cui entità non può essere gestita senza una adeguata azione di medio-lungo periodo, per cui una sua ulteriore riduzione comporterebbe ripercussioni negative sull’efficienza dell’apparato amministrativo. In particolare, ha evidenziato come la spesa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani risultasse aumentata nel 2006, rispetto al 2004, di circa 77.000 euro, la spesa per il servizio scuolabus e mensa fossero aumentate di circa 31.000 euro, la spesa per la pubblica illuminazione fosse anch’essa aumentata di circa 22.000, così come quella per il ricovero dei cani randagi incrementata di 29.000 euro.
2) Mancata scomposizione dell’ avanzo di amministrazione
L’istruttoria ha fatto altresì emergere l’irregolare esposizione dell’avanzo di amministrazione, non conforme a quanto disposto dall’art.187 del T.U.E.L..
Con nota istruttoria n. 2082 del 30 aprile 2008, il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti all’organo di revisione. In effetti, l’avanzo di amministrazione è stato iscritto interamente tra i fondi non vincolati, eludendo il disposto normativo dell’art.187 del T.U.E.L., che dispone la distinzione dell’avanzo in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento di spese in c/capitale e fondi di ammortamento.
Con lettera pervenuta a questa Sezione prot. n. 2842 del 26 maggio 2008, l’organo di revisione ha peraltro precisato che la mancata ripartizione dell’avanzo, così come imposto dal Testo Unico, in sede di approvazione del rendiconto 2006, era stata fatta presente al Consiglio Comunale, il quale si era impegnato ad inserire tale argomento come punto di discussione nella seduta successiva.
L’Ente, successivamente, con nota n. 4553 del 21 Luglio 2008, nell’inviare le proprie controdeduzioni in vista dell’odierna adunanza, ha fatto presente come tale scomposizione fosse stata regolarmente effettuata in sede di approvazione del rendiconto, avvenuta con delibera consiliare n. 34 del 18 settembre 2007, sicché era da ritenere che la mancata suddivisione dell’avanzo nel questionario redatto dall’organo di revisione, era da attribuirsi all’utilizzo di documenti messi a disposizione dello stesso, prima della definitiva approvazione del rendiconto.
3) Non corretta allocazione delle entrate dei proventi da permessi di costruire.
L’istruttoria ha fatto emergere alcune criticità in ordine alla corretta allocazione delle entrate derivanti dal permesso di costruire.
Al riguardo, con nota istruttoria n. 2082 del 30 aprile 2008, il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti all’organo di revisione il quale, nota prot. n. 2842 del 26 maggio 2007, ha precisato che le entrate da permesso di costruire erano state suddivise e allocate per il 37,91 % al titolo III per la copertura delle spese correnti e, per la differenza, al titolo IV per la copertura di spese in conto capitale.
Il Responsabile del servizio Finanziario, ha a sua volta riferito che, contrariamente a quanto dichiarato nella precedente nota del 31 maggio 2007, a firma del Presidente del Collegio dei Revisori, il contributo per permesso di costruire fosse stato allocato nel titolo I dell’entrata, anziché al titolo III.
4) Mancato aggiornamento degli inventari e inattendibilità del conto del patrimonio.
L’istruttoria sul rendiconto dell’esercizio 2006,ha fatto inoltre emergere che l’Ente non ha effettuato l’aggiornamento annuale degli inventari.
Al proposito, l’organo di revisione ha precisato che l’Ente aveva aggiornato, con determinazione n. 256 del 30 luglio 2007, solamente l’inventario per categorie, mentre l’inventario dettagliato dei beni era ancora in corso di aggiornamento su una nuova procedura informatizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sulle irregolarità e/o criticità rilevate in sede istruttoria la Sezione ravvisa quanto segue:
1) Mancato rispetto Patto di stabilità interno.
Si riscontra il mancato rispetto del Patto di stabilità interno 2006, così come previsto dall’art. 1, comma 138,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, con particolare riferimento alla spesa corrente per la gestione di competenza 2006.
Il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, pur avendo il legislatore disposto, con successiva norma (art.1, co.701 L.F. 2007) la disapplicazione delle limitazioni amministrative nei confronti delle Amministrazioni inadempienti, continua a costituire “comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria” (art. 1 comma 168 della L. finanziaria per il 2006) e come tale richiede che l’Ente adotti specifiche misure correttive per ricondurre la gestione ai principi di correttezza finanziaria, quanto meno al fine di non incorrere in nuovi sfora,menti negli esercizi futuri.
Anche se appare comprensibile che il Comune di Gallicano nel Lazio, per aver superato il limite dei 5.000 abitanti nel corso dell’anno 2004, abbia ragionevoli motivazioni per giustificare le proprie difficoltà di programmazione, la Sezione non può esimersi dal valutare il mancato rispetto del Patto di stabilità alla stregua di una vera e propria irregolarità.
Infatti i limiti posti dal Patto di stabilità interno costituiscono per gli Enti territoriali prescrizioni vincolanti ex art 117 della Costituzione, imposte a detti enti dal legislatore nazionale nell’esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica, ad esso spettante per il perseguimento degli obiettivi generali di contenimento della spesa pubblica.
2) Mancata scomposizione dell’avanzo di amministrazione.
Tale irregolarità risulta superata per aver l’Ente correttamente esposto, il risultato di amministrazione dell’esercizio 2006, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 30 luglio 2007, così recependo le indicazioni formulate dal Magistrato in fase istruttoria.
3) Errata allocazione delle entrate dei proventi per permessi di costruire.
Una ulteriore criticità è emersa dalla verifica del mantenimento degli equilibri della gestione di competenza per il conseguimento dei quali l’ente, ha dovuto utilizzare, per il finanziamento di spese correnti, i proventi per permesso di costruire, avvalendosi della facoltà di imputare direttamente alla gestione corrente, nel titolo I “Entrate Tributarie”, il contributo per permesso di costruire, per la sola parte destinata al finanziamento delle spese correnti.
Questa modalità operativa, diventata prassi per non pochi comuni in conseguenza della indicazione dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali - che aveva qualificato come tributaria l’entrata degli oneri per permesso di costruire - ha comportato una difformità di comportamenti tra gli enti stessi, così che, con circolare dell’8 marzo 2007, n. 5, la competente Direzione della Finanza Locale del ministero dell’Interno, con riferimento alla destinazione dei proventi delle concessioni e delle relative sanzioni in materia edilizia, è intervenuta indicando che “la corretta impostazione contabile comporta l’integrale collocazione in entrata al titolo IV (entrate di parte capitale)”.
La suddetta indicazione è da ritenere opportuna e condivisibile poiché, l’indicazione dell’Osservatorio, determinando la suddetta difformità di allocazione degli oneri di concessione nei bilanci degli enti locali, (chi interamente al titolo I, chi in parte al titolo I e in parte al titolo IV, chi l’intero stanziamento al titolo IV) aveva “falsato” la quantificazione delle entrate correnti (somma dei titoli I+II+III) che rappresenta una importante base di calcolo per i parametri di deficitarietà strutturale e della maggior parte degli indicatori finanziari dell’ente (grado di rigidità strutturale; grado di autonomia finanziaria; di autonomia tributaria; pressione tributaria, ecc.). La Sezione, pertanto, invita l’Ente recepire l’attuale orientamento normativo, così da correggere con il prossimo bilancio la allocazione del contributo per permessi da costruire, da imputare al titolo IV dell’Entrata.
4) Mancato aggiornamento dell’inventario.
Il magistrato ha altresì contestato l’irregolarità contabile conseguente all’inosservanza del disposto di cui all’art. 230 T.U.E.L., relativa al mancato aggiornamento degli inventari, inadempimento che incide sulla correttezza e veridicità delle risultanze dei bilanci, che passa attraverso la registrazione degli accadimenti di gestione la cui corretta rappresentazione esige il rispetto delle regole e delle prescrizioni concernenti anche la redazione dell’inventario.
Secondo l’orientamento generale della Corte dei conti, il mancato aggiornamento dell’inventario costituisce una grave irregolarità, atteso che tale inadempimento invalida le risultanze del conto del patrimonio che deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del comune, indispensabile non solo per apprezzare i risultati della gestione, ma per poter adeguatamente pianificare l’azione futura.
Si confida nel rispetto dell’impegno comunicato di completare l’aggiornamento dei beni immobili entro l’esercizio 2008.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per il Lazio, visto l’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
1) dichiara che il rendiconto 2006 del Comune di Gallicano nel Lazio evidenzia elementi sintomatici di una situazione finanziaria non rispondente a criteri di sana gestione;
2) dichiara che il Comune di Gallicano non ha rispettato il Patto di stabilità interno le cui regole, in quanto direttamente derivanti dai principi del Trattato U.E. in materia di politica economico-finanziaria, non possono essere eluse o disapplicate;
DISPONE
la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Comunale di Gallicano nel Lazio.
Ordina, altresì, che copia della stessa sia inviata al Sindaco e, per conoscenza, all’organo di revisione del Comune di Gallicano nel Lazio.
Manda alla segreteria per gli adempimento di rito.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 Luglio 2008.
Il Relatore Il Presidente
(Rosario Scalia) (Vittorio Zambrano)
Depositato in segreteria il 31 dicembre 2008
Il Dirigente del Servizio di Supporto
(Massimo Biagi)
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